Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, che si intitola proprio Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, così descrive le diverse tipologie di interventi edilizi:
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. (…)
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Queste definizioni sono fondamentali perché, nel momento in cui si intendono intraprendere dei lavori edili, a seconda dell’intervento, è necessario ricorrere a un diverso tipo di procedura autorizzativa.
La recente entrata in vigore del decreto Scia2 (Decreto legislativo 222/2016), attuativo della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Testo Unico e ridisegnato il regime amministrativo dei titoli autorizzativi.
In allegato al decreto è stata pubblicata anche la Tabella A, in cui sono elencati tutti gli interventi edilizi e, per ciascuno, il relativo regime amministrativo e le norme di riferimento.
Le modifiche all’art. 6 del T.U. hanno ampliato il novero degli interventi considerati “liberi”, per i quali la legge non prevede alcun obbligo di comunicazione da parte di chi intende intervenire.
Accanto agli interventi di manutenzione ordinaria, quindi, sono oggi realizzabili liberamente anche tutti quelli per i quali in passato era richiesta la CIL – comunicazione inizio lavori, tra cui, per fare un esempio, anche l’installazione di impianti fotovoltaici di determinate caratteristiche.
La modulistica unificata prevista per la Cil rimane però in vigore unicamente per il seguente intervento:
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
Personalmente consiglio comunque ai committenti di informare sempre l’ente dei lavori che intendono avviare, anche con una lettera in carta semplice.
La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è richiesta per interventi di:
E’ quindi necessario rivolgersi a un tecnico abilitato che asseveri appunto, mediante un’apposita relazione, che l’intervento è conforme a tutte le norme vigenti in materia e alla strumentazione urbanistica locale, e alleghi gli elaborati di progetto che lo descrivano.
La CILA può essere utilizzata anche per regolarizzare interventi già ultimati o in corso di realizzazione e non ancora dichiarati.
Ulteriori piccoli interventi realizzabili con Cila sono indicati nella Tabella A.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è invece richiesta per interventi di:
La grande novità del decreto Scia 2 è però la completa abolizione della Dia, attraverso la riscrittura dell’art. 22 del T. U..
La Scia può infatti essere utilizzata come procedimento alternativo al permesso di costruire (come in passato la Dia), per i seguenti casi:
Si tratta della cosiddetta SuperScia.
Anche la Scia, infine, può essere utilizzata per regolarizzare interventi già ultimati o in corso di esecuzione.
Il Permesso di Costruire rimane pertanto l’unico titolo autorizzativo “espresso”, ovvero per il quale occorre attendere il rilascio da parte del Comune.
Il permesso va richiesto per interventi edilizi “pesanti”, come: